
Il blocco mezzi pesanti è una questione fondamentale per chi opera nel settore degli autotrasporti. Il provvedimento di blocco di circolazione dei mezzi pesanti, infatti, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza durante i periodi di maggiore traffico lungo le autostrade italiane. Festività, esodi di vacanzieri e tutte quelle altre date che, inevitabilmente, aumentano il numero di veicoli.
Per questa ragione, ogni anno, con decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, viene istituito un calendario dei divieti di circolazione, che faccia chiarezza sui giorni in cui possono circolare i mezzi pesanti e quelli in cui, invece, è preclusa la circolazione. Vediamo
Blocco mezzi pesanti 2020: il calendario
Per il 2020, con il D.M. n. 578 del 12 dicembre 2019 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha istituito i divieti di circolazione per i mezzi pesanti relativi al 2020. Com’è noto, i divieti di circolazione valgono per i veicoli con massa superiore a 7,5 t adibiti al trasporto merci, i trasporti eccezionali e i trasporti di merci pericolose.
CALENDARIO BLOCCO MEZZI PESANTI
Le categorie di veicoli esentati dal blocco mezzi pesanti
Non tutti i veicoli sono soggetti al blocco traffico mezzi pesanti. Il D.M. 578, infatti, istituisce anche le categorie di veicoli esentati dal blocco mezzi pesanti, le merci e le agevolazioni previste per i trasporti da e verso il porto di Genova. Infatti, quest’anno è stata riposta particolare attenzione per il trasporto verso i luoghi della tragedia del ponte Morandi, così da favorire i traffici verso questo nodo strategico.
Per quanto riguarda i mezzi, invece, in particolare sono esclusi dal divieto di circolazione i mezzi delle forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, quelli delle Regioni e di altri Enti territoriali, anche in forma associata.
A questi, poi, si aggiungono dall’esenzione del blocco dei mezzi pesanti anche i mezzi adibiti a servizi pubblici. È il caso, per esempio, dei mezzi anche scarichi che si occupano di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, destinati alla nettezza urbana e alla raccolta di rifiuti, al pronto intervento per fognature e per lo spurgo di pozzi neri, per servizi postali del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico o delle Poste Italiane, dei servizi radiotelevisivi, di pronto intervento stradale o, comunque, destinati a soddisfare bisogni collettivi urgenti.
Le merci esentate dal blocco mezzi pesanti
Come detto anche i mezzi adibiti ad un particolare trasporto di merce sono esentate dal blocco mezzi pesanti. In questo caso, l’esenzione dai divieti di circolazione mezzi pesanti riguarda:
- autocisterne per trasporto di acqua per uso domestico;
- autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
- autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento
- autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi per il consumo pubblico o privato;
- macchine agricole previste dall’art. 57 del C.d.S. e macchine agricole eccezionali previste dall’art. 104 del C.d.S.
Sono esclusi anche i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, quelli che rientrano presso la sede principale e secondaria, purché non si trovino ad una distanza superiore ai 50 chilometri e non percorrano tratti autostradali.
Per quanto riguarda le merci, ancora, non sono soggetti al divieto neanche i veicoli destinati al trasporto di:
- forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
- forniture di viveri o di merci destinati ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;
- giornali, quotidiani e periodici;
- prodotti per uso medico;
- prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;
- prodotti agricoli soggetti ad un rapido deperimento che richiedono un trasferimento rapido presso il punto di deposito e di vendita, come: frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova;
- sottoprodotti della macellazione di animali.
L’esenzione dal blocco dei trasporti vale anche per i veicoli anche scarichi adibiti al trasporto di: pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall’estero e animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi o effettuate nelle 48 ore.
Agevolazioni per il trasporto intermodale
Anche per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale sono state previste delle agevolazioni rispetto al blocco della circolazione. In particolare, sono stati esclusi i veicoli diretti verso gli interporti di rilevanza nazionale definiti dalla legge n. 240 del 4 agosto 1990. Inoltre, il divieto non si applica ai veicoli impiegati nel trasporto intermodale strada-mare diretti verso i porti per le tratte marittime, aeree nazionali e internazionali, i veicoli che trasportano unità di carico vuote e complessi veicolari scarichi destinati all’estero attraverso gli interporti, porti e aeroporti.